Medicina del lavoro

Per tutte le aziende nelle quali i lavoratori sono esposti a rischi per la salute, la nostra società di consulenza può offrire un servizio di medicina del lavoro completo, dalla nomina del Medico Competente alla sorveglianza sanitaria preventiva e periodica nel pieno rispetto dei requisiti del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro". Il Testo Unico non ha modificato in maniera sensibile i requisiti per svolgere la professione di medico competente né le sue responsabilità secondo quanto già stabilito nel decreto 626/94.
È stato ribadito che i Medici Competenti debbono essere in possesso della specializzazione in medicina del lavoro o di una delle specializzazioni equipollenti: igiene industriale e medicina legale e delle assicurazioni, purché igienisti e medici legali frequentino, dopo la specializzazione, un apposito corso; sono fatti salvi dalla frequenza al corso qualora essi possano dimostrare di aver svolto la professione di medico competente per un anno dall'uscita del decreto.

Unica novità di rilievo l'iscrizione dei medici competenti presso un elenco del Ministero della Salute. Il decreto 81/2008 contiene il divieto assoluto di consulenza per i dipendenti pubblici.

Sono obbligate a designare un medico competente tutte le aziende in cui esistano lavorazioni per le quali la legge impone la necessità di un controllo sanitario periodico dei lavoratori. Al medico competente spetta l’accertamento periodico dello stato di salute dei lavoratori esposti a determinate situazioni di rischio, a cura e spese dell’Azienda, ma il Medico agisce nell’interesse del lavoratore, al quale comunica direttamente la propria valutazione del suo stato, e la sua idoneità o inidoneità al lavoro. Il medico competente è tenuto al segreto professionale, e non può quindi diffondere le proprie diagnosi se non in forma anonima e collettiva. Oltre le visite mediche il medico competente deve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l’anno, per accertare l’eventuale esistenza di situazioni di pericolo; deve partecipare al processo di valutazione dei rischi, ed alla definizione della periodicità del monitoraggio ambientale; deve collaborare alla predisposizione, quando necessario, di un servizio di pronto soccorso interno.

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