Collaborazione Alle Attività Di Valutazione Dei Rischi In Azienda

Il comma 1 lettera a) dell'articolo 25 del D.Lgs. 81/08 prevede l'obbligo per il medico competente di collaborare con il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione alle attività di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il mancato adempimento è pesantemente sanzionato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1600 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera a) con riferimento alla valutazione dei rischi.

Prescindendo dall'obbligo del datore di lavoro di nominare il medico competente, per l'effettuazione della valutazione dei rischi, il medico competente, una volta nominato, dovrà obbligatoriamente collaborare alla valutazione dei rischi e tale obbligo non potrà certo considerarsi assolto semplicemente apponendo la sua firma sul DVR, utile unicamente per l'attestazione della "data certa" della sua redazione, oppure richiedendo al datore di lavoro di allegare le relazioni sui sopralluoghi negli ambienti di lavoro.

Il contributo del medico competente alla valutazione dei rischi si realizza nell'individuazione dei rischi potenziali per la salute con lo scopo di consentire al datore di lavoro di verificare la completezza dei pericoli e dei rischi da lui valutati e la correttezza tecnica e temporale delle valutazioni approfondite (misure o metodi alternativi). L'individuazione di uno o più rischi potenziali da parte del medico competente può conseguire alternativamente al risultato di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) oppure ad una valutazione di natura probabilistica (sulla base, fra l'altro, della visita ai luoghi di lavoro, di informazioni tecniche o tossicologiche acquisite dal datore di lavoro o dal RSPP, ecc.) e, in quest'ultimo caso, necessita di una valutazione approfondita (misure o metodi alternativi) che ne confermino o ne escludano la sussistenza.

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